Sui contratti a tempo determinato eravamo abituati a leggere in questo periodo disposizioni di dubbio valore (vedi l’art. 19-bis inserito in sede di conversione del Decreto Cura Italia), ma con il Decreto Rilancio bisogna ammettere che il mi(ni)stero si infittisce notevolmente.
Dopo una lunga gestazione (chissà se a farne le spese siano stati proprio i lavoratori), il Decreto Legge n.19/2020 decide di ‘rilanciare’ la flessibilità in entrata, attraverso l’art. 93 che prevede:
«In deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
Un’interpretazione letterale della disposizione vorrebbe che sia possibile «fino al 30 agosto 2020» «rinnovare o prorogare» «i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
L’art. 93 suggerirebbe dunque che, fermo restando il limite dei 24 mesi complessivi e delle 4 proroghe, un datore di lavoro potrebbe fino al 30 agosto rinnovare e prorogare i contratti a tempo determinato apponendo un termine qualsiasi, senza dover inserire le causali introdotte dal Decreto Dignità.
E invece no, il Ministero del Lavoro ha dichiarato ieri il contrario di quello che la norma suggerirebbe: il rinnovo e la proroga sono acausali solo se il datore di lavoro appone un temine che non ecceda il 30 agosto 2020.
Ma perché il Ministero infittisce il mistero sui contratti a tempo determinato?
La risposta forse sarebbe da trovare proprio nel nuovo divieto dei licenziamenti per g.m.o.
Se, come potrà immaginarsi, finita la moratoria, dal 17 agosto inizieranno ad arrivare le lettere di licenziamento per g.m.o. con causale COVID-19, quale motivo avrebbe un’azienda che dismette manodopera a rinnovare e prorogare contratti a tempo determinato?
Sarebbe stata però forse più conveniente una soluzione mediana: divieto di assunzioni a tempo determinato (ovvero causali più stringenti) nei confronti di quelle imprese che intimeranno licenziamenti per g.m.o. e conseguente acausalità totale nei confronti di quelle imprese che, finita la moratoria, non ne intimeranno.