Un po’ come nelle Catilinarie di Cicerone che esordivano con «Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?», viene oggi da chiedersi «Fino a quando dunque, Nunzia, abuserai della nostra pazienza?»
Sì, perché è intenzione del Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, valutare in queste ore un’ulteriore proroga allo stop dei licenziamenti fino alla fine del 2020.
Ripercorriamo velocemente le varie tappe del blocco dei licenziamenti:
-Per 60 giorni decorrenti dall’entrata in vigore del Decreto Cura Italia, 17 marzo 2020, «il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.» (art. 46).
-Il Decreto Rilancio ha poi sostituito le parole «60 giorni» con «cinque mesi».
Il primo termine della moratoria era dunque fissato al 16 maggio, mentre il secondo nuovo termine al 17 agosto.
Entrambe le disposizioni secondo alcuni sarebbero incostituzionali, poiché in contrasto con l’art. 41 e 3 della Costituzione.
Poiché nel nuovo decreto, approvato il 15 giugno dal Consiglio dei Ministri, dovrebbero essere previste ulteriori 4 settimane di ammortizzatori sociali, per un totale di 18, a mio avviso, non vi sarebbe (ancora) alcun contrasto.
Entrambe le disposizioni sarebbero infatti legittime: la prima ha natura «transitoria, provvisoria ed eccezionale» e la seconda, incidendo direttamente sulla prima disposizione, ha i medesimi requisiti della stessa, stante il perdurare della situazione emergenziale.
Non sarei invece così sicuro che una nuova eventuale proroga fino alla fine del 2020 possa avere i medesimi caratteri giustificativi delle predette disposizioni.
Senza contare poi che il Decreto Liquidità, D.L. n. 23/2020, propone un sistema di prestito garantito dallo Stato ed erogato dalle banche se «l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali».
Una condizione che significa un po’ tutto, ma soprattutto un po’ niente se non raccordata all’art. 46 del Decreto Cura Italia.
Siamo dunque proprio così sicuri che il Ministro del Lavoro riuscirà ad evitare i licenziamenti per g.m.o.?