Persone molto più autorevoli del sottoscritto hanno considerato il CCNL firmato da UGL ed Assodelivery come un passo avanti verso la regolamentazione dei riders e dunque non sarà di certo lo scrivente a contraddire questa affermazione, poiché anche secondo chi scrive il menzionato contratto collettivo rappresenta un punto di partenza che ha il pregio di salvare il settore dalla paralisi cui lo condannava la legge.
Ciò posto però, ad avviso dello scrivente, il CCNL riders ha anche il demerito di fare due passi indietro.
1) Il legislatore ha delegato le parti sociali ad una contrattazione collettiva che avrebbe dovuto introdurre un sistema di compensi (ovviamente) migliorativo rispetto al precedente, (attenzione!!!) non che escludesse il cottimo, sia chiaro, perché l’art. 47-quater, co.1, non vietava questa possibilità, ma che fosse quantomeno un giusto bilanciamento tra interessi contrapposti.
Pregio quest’ultimo che – tenendo conto della conseguente esclusione della tutela economica di cui all’art. 2, co.1, D.lgs. n. 81/2015 – non sembra il contratto collettivo abbia.
2) Il contratto collettivo introduce la possibilità di recedere ad nutum dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con il rider, escludendo così quelle tutele che proprio la Cassazione con sentenza n. 1663 del 24 gennaio 2020 aveva fatto rientrare nell’art. 2, co.1, D.lgs. n. 81/2015.
Tutele quest’ultime che comunque il legislatore non aveva espressamente delegato a regolamentare nella contrattazione collettiva.
Il CCNL finisce dunque con l’essere, al netto dei passi, un arretramento di tutele dei ciclofattorini.
Ma allora, in fondo in fondo, c’è davvero qualcosa che non va in questo CCNL, se fa un passo avanti e due indietro.
Certo, nessuno mette in dubbio la libertà delle parti di riconoscersi reciprocamente ai fini (anche) dell’ attivazione del processo di contrattazione di diritto comune, ma il vero problema di questa vicenda risiede nel comprendere se le parti che hanno concluso il contratto siano “comparativamente più rappresentative”, nozione legale dell’ordinamento dello Stato che va interpretata alla luce dei principi di quest’ultimo, visto che parte di quel CCNL è destinata a derogare proprio a norme imperative di Legge.