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Diritto del lavoro

Il non senso della proroga automatica

Oltre al noto art. 93, comma 1, su cui già ho avuto modo di discutere, la Legge n. 77/2020 di conversione del Decreto Rilancio ha introdotto un nuovo comma 1-bis, su cui è necessario soffermarsi poiché introduce una proroga automatica di difficile comprensione (e senso) sui contratti a tempo determinato:

«Il termine dei contratti di lavoro degli  apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno  2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari  al  periodo  di sospensione dell’ attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»

I problemi del nuovo comma:

1) Apprendistato.
Innanzitutto va detto che ai sensi del D.lgs. n. 81/2015, «L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo  indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.», motivo per cui, tutt’al più, anziché il termine, verrà “prorogato” il periodo di formazione dell’apprendista. Una considerazione comunque giusta, al di là dell’imprecisione lessicale, tenendo conto del fatto che, con la sospensione delle attività lavorative, difficilmente si sia riusciti in questo periodo ad assolvere al proprio onere formativo.

2) Contratti a tempo determinato (anche di somministrazione).
Il fine del nuovo comma è probabilmente il medesimo della disposizione sui licenziamenti: il mantenimento dei livelli occupazionali. Così facendo tuttavia, dato che la disposizione sembrerebbe ora suggerire un’obbligatorietà in capo alle aziende di proroga automatica del termine, emergono chiari profili di dubbia legittimità costituzionale del comma per contrasto all’art. 41 Cost., anche sotto il profilo della proporzionalità e ragionevolezza dell’obbligo, che sarebbe invero “scusabile” – come poc’anzi evidenziato – solo per un contratto di apprendistato.

3) Sospensione dell’attività lavorativa.
La disposizione richiama genericamente sospensione dell’attività lavorativa, senza fare una differenziazione tra le attività che sono state realmente sospese con quelle che secondo i codici ATECO hanno continuato a funzionare. Per queste ultime dunque, questo nuovo comma non troverebbe applicazione? Ai posteri ardua sentenza.

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